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Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

71646
Stato 50 occorrenze
  • 1996
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di

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2. L' interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa: a) le finalità

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(Dati sensibili)

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(Sicurezza dei dati)

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(Cessazione del trattamento dei dati)

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Trattamento di dati particolari

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(Dati inerenti alla salute)

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Trattamento dei dati personali

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1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente

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(Trattamento di dati detenuti all'estero)

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Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

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(Trasferimento di dati personali all'estero)

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(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)

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(Trattamento illecito di dati personali)

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Raccolta e requisiti dei dati

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3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle

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(Dati concernenti persone giuridiche)

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4. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della

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Comunicazione e diffusione dei dati

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(Modalità di raccolta e requisitidei dati personali)

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(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

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3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei

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(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)

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1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo

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(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)

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(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

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(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)

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dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla

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1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

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2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali

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(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)

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4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite

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Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

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(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale)

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3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato

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1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve

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2. Ai fini della presente legge si intende: a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in

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Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

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2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

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1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

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1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento

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1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura

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2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

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1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

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1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

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1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

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1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche

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1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

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1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

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